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I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente ed assimilati devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa. Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita IVA.
Redditi soggetti a ritenuta
Importi su cui applicare la ritenuta
Termini e modalità di versamento
Certificazione delle ritenute
Conguaglio di fine anno;
Certificazione delle ritenute;
Redditi soggetti a ritenuta
Sono soggetti a ritenuta i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986.Rientrano nell’applicazione della ritenuta, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da terzi rispetto al rapporto di lavoro.La ritenuta è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.
In particolare, la ritenuta è applicata:
sulla parte imponibile delle somme e dei valori (art. 51 del D.P.R. n. 917/1986), esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro (previste, rispettivamente, negli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917/1986), rapportate al periodo stesso. Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara, con cadenza annuale, di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;
sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote IRPEF, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917/1986;
sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme;
sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 51, del D.P.R. n. 917/1986, non compresi nel TFR, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
Importi su cui applicare la ritenuta
Le ritenute si applicano sull'ammontare complessivo di tutte le somme e valori percepiti dal dipendente nel periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in relazione al rapporto di lavoro.Nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. Nel caso di più mensilità aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo di paga occorre effettuarne il cumulo ai fini della determinazione unitaria della tassazione e, quindi, della determinazione delle ritenute da operare.Inoltre, i sostituti d'imposta sono obbligati ad effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.
In altre parole, con cadenza annuale occorre effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 917/1986.Si considerano inoltre percepiti nel periodo d'imposta cui si riferiscono anche le somme ed i valori incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché tali importi vengano regolarmente assoggettati a ritenuta (da versare entro il 16 gennaio) e vengano inseriti nel conguaglio di fine anno.Pertanto, in sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione e per oneri di famiglia spettanti.
Termini e modalità di versamento
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.Se il pagamento delle ritenute alla fonte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo considerato tempestivo, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i datori di lavoro titolari di partita IVA.
Conguaglio di fine anno
Il sostituto d’imposta, sempre entro il 28 febbraio, è obbligato al rilascio della certificazione CUD.
Certificazione delle ritenute
Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti obbligati ad operarle.A tal fine occorre compilare il modello CUD, che va consegnato all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, nel quale attestare:
l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti;
l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
eventuali altri dati.
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