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Il 19 aprile 2012 l'A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FEMCA CISL, FILCTEM CGIL, UILTA UIL) hanno sottoscritto l’accordo sulla disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore dell’industria calzaturiera, le Parti hanno pertanto provveduto ad adeguare le norme previste per l'apprendistato dal C.C.N.L. 14 giugno 2010 al fine di dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull'Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). La durata è di 3 anni e decorre dal giorno 26 aprile 2012 alla scadenza della norma transitoria prevista dal Testo Unico sull'apprendistato. Il periodo di prova è quello previsto dall'inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell'apprendista, in ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi. Ferma restando la durata media della formazione prevista dal C.C.N.L. pari a 120 ore medie annue, si precisa che tale durata è comprensiva delle 40 ore di formazione cosiddetta trasversale di competenza delle Regioni. Il tutore previsto dal C.C.N.L. deve essere presente in tutte le dimensioni d'azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità.
Il piano formativo individuale viene determinato dalla disciplina del C.C.N.L. riferita al profilo professionale di destinazione finale dell'apprendista. La legittimazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sarà registrata nel libretto formativo. In attesa della piena operatività del libretto formativo l'attività formativa verrà registrata secondo il format definito dalle Parti.
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