| CDM - Fitto: leggi regionali, nuclerare e le altre |
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Lo ha detto il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto a proposito delle leggi regionali sul nucleare di Puglia, Calabria e Basilicata che il Governo ha impugnato. "Il punto è che tali leggi hanno solo un fine di agitazione e propaganda - ha spiegato Fitto - ma hanno anche il piccolo difetto di essere in netto contrasto con la Costituzione e che questo, prima ancora di riguardare il merito, riguarda il diritto e il rispetto della nostra Carta fondativa che non può essere trascinata in campagna elettorale. Si tratta proprio di quella Costituzione - ha concluso il ministro - la cui sacralità è spesso sbandierata per banali interessi di parte. Come spiegare ai nostri eroi già tumultuanti nelle piazze che sventolare il fantasma del nucleare è l’ennesima chiacchiera? Noi lo spiegheremo agli elettori". Si tratta delle leggi regionali: Regione Puglia L.r.n.30/2009 recante “Disposizioni in materia di energia nucleare”. Regione Basilicata L.r.n.2/2010 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.Regione Campania L.r.n.1/2010 recante: “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D.LGS. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. 9/2007”. Queste leggi prevedono la preclusione nel territorio regionale dell’installazione di impianti, fabbricazione, stoccaggio e deposito del combustibile nucleare, di materiali e rifiuti radioattivi, in assenza di intese con lo Stato.Il Consiglio dei Ministri ha rilevato che una Regione non può adottare unilateralmente, con lo strumento legislativo, tale divieto sul proprio territorio, perché eccede dalle competenze regionali e risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione.Si rappresenta che la giurisprudenza costituzionale, in analoga materia, ha affermato che “alle regioni è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni, e una normativa che precluda il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari è precisamente una misura fra quelle che alle regioni sono vietate dalla Costituzione” (Corte Costituzionale sentt. nn. 62/2005, 161/2005, 247/2006 e 10/2009). Infatti, la volontà di ostacolare insediamenti sui propri territori, seppur comprensibile, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti, che sono necessari per una corretta gestione del territorio ed al servizio di interessi ultraregionale. Laddove fosse consentito, infatti, alle Regioni di precludere il proprio territorio alla localizzazione di tali impianti o fosse consentito di adottare misure restrittive al deposito di materiali radioattivi, si vanificherebbe la strategia unitaria dello Stato in materia energetica, con evidente pregiudizio per gli interessi dell’intera collettività ed in particolare di quei cittadini residenti in territori regionali ove non risultassero presenti leggi regionali con tali divieti. E’ evidente che la localizzazione degli impianti verrà realizzata prevedendo procedure concertate con le regioni e gli enti locali, così come la stessa normativa nazionale stabilisce.
Il Consiglio dei ministri di giovedì 4 febbraio, oltre alle leggi sul nucleare, impugnate su proposta dl ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, ha, inoltre, impugnato, su proposta del ministro Fitto , le seguenti leggi regionali. Regione Calabria L.r.n.48/2009 recante: “Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su "Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale". La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto, apportando la sola modifica del termine temporale contenuto nell'art. 5, comma 1, della legge regionale n.11/2009, che è stato impugnato per illegittimità costituzionale dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, incorre nelle medesime censure. Esso prevede infatti il passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato all’azienda sanitaria pubblica, comportando pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in violazione dell’art. 81 Cost., e contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Regione Abruzzo L.r.n.30/2009 recante: “Disciplina dell’apprendistato”. La legge regionale riguardante l’apprendistato, contiene alcune disposizioni che, regolando la formazione interna alle aziende e disciplinando unilateralmente i profili formativi dei vari tipi di apprendistato, eccedono dalle competenze attribuite alla regione in materia d’istruzione e formazione professionale e violano le norme dell’ordinamento civile, nonché i principi fondamentali in materia di istruzione e in materia di tutela e sicurezza del lavoro, espressi nella legislazione statale (d.lgs. n. 276/2003), e riconosciuti allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett.l), e terzo comma, Cost . Regione Abruzzo L.r.n.32/2009 recante: “Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)”. La legge regionale apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.2/2008 recante “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina”. Tale legge era già stata modificata con legge regionale n.14/2008 , impugnata dal Governo in quanto poneva divieti generalizzati alle attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi,in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di energia e di libertà di iniziativa economica.La legge in esame, pur modificando la precedente, ripropone tuttavia le medesime illegittimità in quanto vieta le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi in aree indicate dalla stessa norma.Si rileva che le attività per cui si fa divieto sono da ascrivere al settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, che costituisce una materia regolata, sotto vari profili, dal diritto comunitario e dalle norme statali di recepimento in materia di energia, in violazione quindi dell'articolo 117,commi primo e terzo Cost. Regione Campania L.r.n.19/2009 recante: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”. La legge detta norme in materia di piano casa. Analogamente ad altre leggi regionali impugnate dal Governo, anche la Campania prevede l'istituzione obbligatoria di un libretto di fabbricato. Ciò risulta illegittimo perchè, oltre a violare i principi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, così come già rilevato nella sent. n. 315 del 2003 della Corte Costituzionale nei confronti di analoghe previsioni, contrasta con l' art. 23 Cost. in cui è prevista una specifica riserva di legge sulle "prestazioni imposte", con gli art. 41 e 42 Cost. relativi ai diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica e quindi con l' art. 117, comma 2, lett. l) Cost. in relazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Essa inoltre prevede che, nelle zone classificate a bassa sismicità , i lavori edilizi possano iniziare anche senza autorizzazione , risultando sufficiente l’avvenuto e corretto deposito sismico, prevedendo altresì che siano effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione. Tale previsione si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 182/2006, sono giustificati da un intento unificatore orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, "attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”. Regione Basilicata L.r.n.3/2010 recante: “Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione”. La regione Basilicata non ha ancora approvato lo Statuto e pertanto, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n. 4/2010, la legge elettorale regionale può modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statuti. Per questi motivi, le disposizioni della legge regionale sono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con l’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 e con quanto stabilito dalle citate sentenze della Corte Costituzionale.In particolare, la legge regionale è censurabile perché mira, in sostanza, ad eliminare la quota dei candidati alla carica di consigliere regionale (un quinto del totale dei consiglieri assegnati alla regione) eletta con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti: i cosiddetti “listini”, prevedendo che le liste regionali si compongano del solo candidato alla carica di Presidente della Regione, mentre i seggi da attribuire alla lista regionale vincente vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati e poi assegnati nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali. Ciò comporta una radicale modifica delle modalità di presentazione delle candidature e delle stesse scelte politiche sulle candidature e può avvenire solo a seguito di approvazione dello statuto e di legge elettorale organica.
Regione Puglia L.r.n.32/2009 recante: “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”. Il Consiglio dei Ministri in data odierna ha impugnato la legge n. 32/2009 della regione Puglia che prevede norme per l’accoglienza, la convivenza e l’integrazione degli immigrati nella regione, nella parte in cui estende una serie di interventi alcuni dei quali eccedenti la competenza regionale, agli immigrati presenti, a qualunque titolo, sul territorio della Puglia.In tal modo, la regione ricomprende anche gli immigrati privi di permesso di soggiorno, pertanto gli irregolari e i clandestini. La Corte Costituzionale ha più volte dichiarato che la disciplina e le agevolazioni sul soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale incide sulla materia del diritto di asilo, della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e, più in generale, dell’immigrazione, riservata allo Stato ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. a) e b) della Costituzione. (Sentenze della Corte Costituzionale n.300/2005, n.156/2006 e n.50/2008). Si deve evidenziare che per le medesime ragioni, il Governo ha impugnato la legge n.29/2009 della Regione Toscana, il cui ricorso è pendente in Corte Costituzionale. Analoga impugnativa il Governo ha altresì deliberato per la legge n.13/2009 della Regione Marche, ma successivamente, con la legge n.28/2009 la rRgione Marche ha abrogato le disposizioni censurate ed il Governo ha deliberato in data odierna la rinuncia all’impugnativa. E’ evidente pertanto che, ove le Regioni Puglia e Toscana abrogassero le norme ritenute illegittime in quanto eccedenti la competenza regionale, il Governo procederebbe tempestivamente alla rinuncia delle impugnative, facendo venir meno così il contenzioso in Corte Costituzionale. Sono state altresì deliberate dal Governo tre rinunce alle impugnative precedentemente adottate dal Consiglio dei ministri. In particolare, si è rinunciato al ricorso pendente in Corte Costituzionale nei confronti della L.R. n.11/2009 della Regione Calabria, in materia sanitaria, in ottemperanza agli accordi presi nel Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria. Altra rinuncia riguarda la L.R. n.13/2009 della Regione Marche in materia di immigrazione e la L.r. n.25/2009 della Regione Calabria in materia di “elezioni primarie”, in quanto in entrambi i casi le Regioni hanno abrogato le norme censurate.
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