| CAMERA DL 2/2012 - Misure in materia ambientale, informazioni aggiornate a venerdì 9 marzo 2012 |
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Il decreto-legge n. 2/2012 reca interventi riguardanti la gestione dei rifiuti nella regione Campania, la commercializzazione dei sacchi per asporto merci e disposizioni sui materiali di riporto. Il testo del decreto, già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà esaminato la prossima settimana dall'Assemblea.Informazioni aggiornate a venerdì, 9 marzo 2012 Il decreto-legge n. 2/2012 (A.C. 4999), recante misure urgenti in materia ambientale, già approvato dal Senato, è in corso di esame in sede referente presso la Commissione ambiente e sarà esaminato dall'Assemblea nella settimana a decorrere dal 12 marzo. Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera sono state apportate numerose modifiche al testo del decreto come modificato dal Senato in prevalenza finalizzate ad espungere dal provvedimento, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, le disposizioni estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge. Sono stati, pertanto, soppressi gli articoli 1-bis e 1-ter, rispettivamente in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali e di trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica, e gli articoli da 3-bis a 3-sexies riguardanti rispettivamente la gestione del compost, gli acquisti verdi, la riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese in possesso di certificazione ambientale, le misure di compensazione ambientale nonché disposizioni riguardanti la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente. Sono stati altresì soppressi i commi da 5 a 9 e da 11 a 14 dell'articolo 3 che riguardavano, tra gli altri, i rifiuti organici, l'autocompostaggio, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, la miscelazione degli oli usati, disposizioni riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Passando al contenuto del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, si segnala che gli articoli 1 e 1-quaterrecano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano, tra le altre, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in aree confinanti, il prolungamento della durata e l'ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali e la proroga del termine fino al quale è possibile aumentare la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio nazionali. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento con il quale, attraverso una novella all'articolo 1, comma 7, del D.L. 196/2010, si prevede che lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania avvenga, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata. L’articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione - entro il 31 dicembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto - di un decreto interministeriale, che potrà individuare le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi medesimi e che potrà anche prevedere forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. Un'ulteriore modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente ha riguardato il differimento al 31 dicembre 2013 del termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni amministrative per la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma. L'articolo 3 comprende nella definizione di "suolo" i materiali di riporto escludendoli pertanto dall'applicazione della normativa sui rifiuti e recando una definizione al comma 2 che è stata modificata nel corso dell'esame in Commissione. L'articolo reca, inoltre, norme che introducono una procedura per la modifica degli allegati alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 e disposizioni relative alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. Dossier pubblicati
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