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apprendistato_professionalizzanteIl 18 aprile 2012, Confindustria e le organizzazioni sindacali, Cigl, Cisl e Uil, hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale di recepimento della nuova disciplina dell’apprendistato introdotta dal D.Lgs. 167/2011.
Tale accordo rende possibile la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante a partire dal 26 aprile 2012 in tutti i settori dell’industria in attesa che i singoli contratti collettivi di settore recepiscano la nuova disciplina. In via transitoria, l’ accordo sancisce la possibilità di sottoinquadrare di due livelli l’apprendista, definisce le durate del periodo di prova e del preavviso in caso di recesso, e rimanda ai Ccnl vigenti per i profili formativi. In riguardo a questi ultimi, in particolare, l’accordo stabilisce che l’unico obbligo a carico dell’azienda è garantire la formazione sulle competenze tecnico-professionali, mentre quella sulle competenze di base è integrata dalla formazione esterna finanziata con risorse delle Regioni
Di seguito vengono riepilogati i principali punti fissati dall’accordo.
 
Periodo di prova - La relativa durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista.
Recesso - È contemplata la possibilità di recedere al termine del periodo di formazione, dando un preavviso pari a 15 giorni. In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Durata del contratto - È pari a quella già prevista dai contratti collettivi in vigore, fermo restando il limite di durata massima di tre anni previsto dalla legge (l’eventuale durata superiore è ricondotta, dall’accordo interconfederale, al limite di durata massima di tre anni).
Predisposizione di format - Per la redazione del Piano Formativo Individuale e per la registrazione della formazione effettuata nel corso dell’apprendistato (nelle more della piena operatività del libretto formativo del cittadino).
Formazione - Potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento e sarà non inferiore ad 80 ore medie annue. Questa formazione potrà inoltre essere integrata dall'offerta formativa regionale, laddove attivata. (Fonte: Diritto.it)
 

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